Notizia
Novità legislative, Marzo 2026
Carbonato basico di rame nei biocidi di tipo 8
La decisione di esecuzione (UE) 2026/576 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), rinvia la data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva carbonato basico di rame per i biocidi di tipo 8 al 31 luglio 2029 a causa della revisione in corso del suo rinnovo.
HPT nei biocidi di tipo 6
La decisione di esecuzione (UE) 2026/599 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), non approva la sostanza attiva formaldeide rilasciata dai prodotti di reazione della paraformaldeide e della 2-idrossipropilammina per i biocidi di tipo 6 a causa del mancato rispetto dei criteri di sicurezza (cancerogenicità categoria 1B).
Ossido di rame nei biocidi di tipo 8
La decisione di esecuzione (UE) 2026/619 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), rinvia la data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva ossido di rame per i biocidi di tipo 8 al 31 luglio 2029 a causa della revisione in corso del suo rinnovo.
Alfa-cloralosio nei biocidi di tipo 14
La decisione di esecuzione (UE) 2026/578 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), rinvia la data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva alfa-cloralosio per i biocidi di tipo 14 al 31 dicembre 2027 a causa della revisione in corso del suo rinnovo.
Idrossido di rame nei biocidi di tipo 8
La decisione di esecuzione (UE) 2026/579 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), proroga la validità dell’approvazione della sostanza attiva idrossido di rame per i biocidi di tipo 8 fino al 31 luglio 2029 a causa della revisione in corso del suo rinnovo.
DBNPA nei biocidi di tipo 11
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/577 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), approva la sostanza attiva 2,2-dibromo-2-cianoacetamide (DBNPA) per l’uso nei biocidi di tipo 11, confermando il rispetto dei requisiti di sicurezza e consentendone l’uso legale sul mercato dell’UE.
Nuovo regolamento sui detergenti
Il regolamento (UE) 2026/405 introduce un nuovo quadro per i detergenti e i tensioattivi, sostituendo il regolamento del 2004 e modernizzando le norme al fine di rafforzare la tutela della salute umana e dell’ambiente e armonizzare i requisiti nel mercato dell’UE.
Nuova sostanza attiva per i biocidi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/385 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), riguarda la (non)approvazione della sostanza attiva formaldeide rilasciata dai prodotti di reazione della paraformaldeide e della 2-idrossipropilammina (3:2) per i biocidi, in relazione ai criteri di esclusione (cancerogenicità) e alla valutazione della disponibilità di alternative e dei rischi.
Nuova sostanza attiva per i biocidi
Il regolamento (UE) 2026/373 della Commissione, nell’ambito del regolamento sui biocidi (UE n. 528/2012), approva la sostanza attiva formaldeide rilasciata dai prodotti di reazione della paraformaldeide e della 2-idrossipropilammina (1:1) per i biocidi dei tipi 2, 11 e 13, eccezionalmente nonostante la sua classificazione come cancerogeno di categoria 1B a causa dell’assenza di alternative adeguate.
Novità legislative, Gennaio 2026
Rinvio dell'entrata in vigore del regolamento CLP rivisto
Il regolamento (UE) 2025/2439 modifica il CLP rinviando l’applicazione dei nuovi requisiti relativi alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze chimiche introdotti dal regolamento (UE) 2024/2865 al fine di fornire alle imprese più tempo per prepararsi e ridurre gli oneri amministrativi.
Novità legislative, Novembre 2025
POPs - modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 2019/1021
Il regolamento (UE) 2025/1482 della Commissione modifica il regolamento POPs rafforzando i valori limite dei polibromodifenileteri (PBDE) negli articoli e nelle miscele (compresi i materiali riciclati) e introducendo la loro riduzione graduale nel tempo al fine di limitarne la presenza sul mercato dell’UE.
Novità legislative, Ottobre 2025
Tariffe dell’ECHA nell’ambito del regolamento REACH
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione modifica, nell’ambito del REACH, le regole relative alle tariffe dell’ECHA aumentandole (di circa il 19,5% in linea con l’inflazione) e introduce al contempo modifiche amministrative, tra cui la verifica preliminare dello status di PMI e la sua validità estesa.
PFAS nelle schiume antincendio – modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH
Il regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione modifica l’allegato XVII del regolamento REACH introducendo restrizioni sui PFAS nelle schiume antincendio, vietandone l’immissione sul mercato e l’uso oltre 1 mg/l a partire dal 2030, con periodi transitori per alcuni usi fino a circa il 2035.
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